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Fondazione Irre Cannara
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Fondazione
GLI ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO ED EDUCAZIONE A CANNARA
 
NASCITA, VICENDE STORICHE, ATTIVITA’ SVOLTA, PROSPETTIVE POST TRASFORMAZIONE
 
 
1)  Cenni Storici
 
Questa Istituzione trae origine dalle preesistenti opere, la cui nascita deriva esclusivamente da lasciti di laici o religiosi, che destinarono patrimoni per attività di tipo benefico.
 
Le preesistenti opere risalgono addirittura al Medio Evo, epoca a cui si fa risalire la nascita dell’Ospedale civico, la cui fondazione risale al XIII^ secolo.
 
Successivamente, grazie ai lasciti di privati (Istituto Pacifici, costituito nel 1688, Legato (o Monte) Spenditori, fondato nel 1686 e Monte Frumentario Ospedale (poi conferito nell’Asilo Infantile nel 1875) la cui fondazione è legata all'esistenza dell'opera pia Ospedale e quindi notevolmente antica), ma soprattutto ai beni appartenenti alle Confraternite ed alla Chiesa, (Confraternita del SS. Sacramento, sorta nel 1541, Confraternita della Buona Morte, eretta nel 1577 e Confraternita di S. Rocco, eretta nel 1606), esse si arricchirono di un ingente patrimonio e svolsero per oltre un secolo, tutte le attività di tipo assistenziale e sociale (sanità, assistenza agli indigenti ed istruzione) che allora erano gestite esclusivamente dalla Chiesa attraverso i suoi Ordini Religiosi, stante la totale mancanza di uno Stato e di una organizzazione legale dedicata allo svolgimento di tali servizi.  
 
Nel 1802, grazie al lascito di Don Pasquale Modestini, parroco di Cannara, sorse l’Istituto delle Maestre Pie Salesiane, che dal 1891 è retto dalle Figlie di Maria Ausiliatrice (o Salesiane di Don Bosco), le quali, per volontà unanime del Comune di Cannara, della Congregazione di Carità e del Vescovo di Assisisi si innestarono con le Mastre Pie per formare una sola casa religiosa con la stessa regola e le medesime norme.
 
 
2) Amministrazione di questi Enti fino ai giorni nostri
 
2.1) dal 1860 al 1939
 
Gli Enti sopraindicati, furono concentrati sotto l'amministrazione della Congregazione  di carità con R.D. del 25 luglio 1864 insieme alle Maestre Pie Salesiane.
 
Nei confronti di queste ultime (Maestre Pie Salesiane), la Congregazione di Carità svolse solo attività di “sorvegliatrice”, a ragione del riconoscimento dell’ente quale ente di diritto privato.
 
La Congregazione di Carità li amministrò secondo le norme dei rispettivi statuti e tavole di fondazione, sorvegliandone il rispetto degli originari scopi e la corretta gestione del patrimonio.
 
Per un brevissimo periodo, le Istituzioni furono amministrate dall'Ente Comunale di Assistenza ( dal Luglio 1937 al Maggio 1939).
 
Con il R.D. del 19 maggio 1939 vennero riunite sotto un'unica amministrazione denominata I.R.R.E.
 
2.2) dal 1939 ad oggi
 
Da allora, questa antichissima Istituzione, ha subito alterne vicende, rischiando più e più volte la chiusura (è stata commissariata e vi sono stati vari tentativi nel corso degli anni 70 e 80 di scioglierla per attribuire il patrimonio al Comune di Cannara).
 
Ora, in forza di una norma di tipo regionale, essendo competente la Regione sulla gestione di tali Istituzioni, è amministrata da un Consiglio composto di 5 membri di nomina regionale (2) e sindacale (3).
 
2.3. trasformazione
 
Queste Istituzioni, presenti in tutto il territorio nazionale, furono oggetto per vari decenni, di tentativi di depredazione da parte delle varie fazioni politiche che si sono succedute nell’amministrazione dei territori, seguite anche da liti giudiziarie, ciò in quanto più volte si tentò di attribuire loro la qualifica di enti di diritto pubblico.
 
La storica sentenza della Corte Costituzionale del 7 aprile 1988, n. 396, ha definitivamente posto fine all'obbligatoria veste giuridica pubblicistica degli enti assistenziali regionali, dichiarando l'incostituzionalità dell'art. 1 della L. n. 6972 del 1890, norma che per più di un secolo aveva impedito la libera espressione dell'iniziativa privata nel settore e, di fatto, aveva ostacolato la piena attuazione dell'art. 38 della Costituzione.
 
La decisione della Corte ha duplice valenza: additiva laddove consente alle IPAB di accedere al regime giuridico di diritto privato; interpretativa, di rigetto, nella parte in cui stabilisce che le nuove realtà assistenziali possono rivestire la personalità giuridica privata.
 
Questa sentenza impose al Legislatore la necessità di emanare nuove regole per poter gestire in modo corretto e legittimo la trasformazione di tali Istituzioni, la cui forma non era riconosciuta nel nostro ordinamento giuridico e pertanto imponeva la loro trasformazione in enti di diritto pubblico o privato a seconda delle condizioni in cui Istituzione era sorta ed era stata successivamente amministrata.
 
Con il d.p.c.m. 16 febbraio 1990 furono stabilite le condizioni che devono essere rispettate per poter trasformare le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale, successivamente furono emanate norme attuative con la Legge 8/11/2000 n. 328, (Art. 10), e con il D. Lgs 4/5/2001 n. 207.
 
Infine la Regione Umbria ha adottato la L. R. n. 25/2014 con la quale ha regolato il riordino e la trasformazione delle Ipab.
 
 
3. I.R.R.E. Cannara riconosciuto Ente di  Privato
 
Nel rispetto dei principi emanati dal d.p.c.m. 16 febbraio 1990, e dall’articolo 5 della Legge 207/2001, le ex ipab riunite di Cannara sono state riconosciute Ente di Diritto Privato in quanto:
 
- continuano a perseguire le proprie finalità nell'ambito dell'assistenza, con il carattere di istituzione promossa ed amministrata da privati, la cui ispirazione  deve considerarsi a tutti gli effetti di carattere religioso;
 
- ricorrano congiuntamente i seguenti elementi: a) atto costitutivo o tavola di fondazione posti in essere da privati; b) esistenza di disposizioni statutarie che prescrivono la designazione da parte di associazioni o di soggetti privati di una quota significativa dei componenti dell'organo deliberante; c) il patrimonio risulta prevalentemente costituito da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale;
 
- sussiste l’ispirazione religiosa in quanto ricorrono congiuntamente i seguenti elementi: a) attività istituzionale che persegue indirizzi religiosi o comunque inquadra l'opera di beneficenza ed assistenza nell'ambito di una più generale finalità religiosa; b) sussiste un collegamento dell'istituzione ad una confessione religiosa, realizzato per il tramite della designazione, prevista da disposizioni statutarie, di ministri del culto, di appartenenti ad istituti religiosi, di rappresentanti di attività o di associazioni religiose ovvero attraverso la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio.
 
 
Trasformazione in Fondazione
 
Riportare alcune informazioni sulla trasformazione (decreti, g.u., riconoscimento personalità giurdica. ecc….)
 
Sede Legale ed Ufficio: Piazza Guglielmo Marconi n. 2 – 06033 Cannara (Pg)
Farmacia: Via Vittorio Emanuele II nn. 19 e 23 – 06033 Cannara (Pg)
Scuola Infanzia e Sez. Primavera: Via Don Bosco n. 3 – 06033 Cannara (Pg)
Sede Legale ed Ufficio: Tel./Fax 0742-730241
Farmacia: Tel./Fax 0742/720121
Scuola Infanzia e Sezione Primavera: Tel. 0742/72392
Sede Legale ed Ufficio: amministrazione@fondazioneirrecannara.it
Farmacia: farmacia@fondazioneirrecannara.it
Scuola Infanzia e Sezione Primavera: asilo@fondazioneirrecannara.it
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